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Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 |
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"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale." (Pubblicato in G. U. 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.) (Pubblicato in G. U. 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 3, commi 186, 187, 188, 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997; Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 259, che ha fissato alla data del 30 novembre 1997 il termine per l'esercizio delle deleghe legislative recate dal citato articolo della legge n. 662 del 1996; Vista la deliberazione del Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, recante proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della medesima legge n. 662 del 1996; Acquisito il parere della summenzionata Commissione parlamentare; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Sezione I Articolo 1. Qualificazione degli enti
e determinazione dei criteri per individuarne l'oggetto esclusivo o principale
di attività. - 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
all’articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti: Articolo 2. Occasionali raccolte pubbliche
di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività.
- 1. Nell’articolo 108, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali,
dopo il comma 2, è aggiuntivo, in fine, il seguente: Articolo 3. Determinazione dei redditi
e contabilità separata. - 1. All’articolo 109 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione dei
redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni: Articolo 4. Regime forfetario di determinazione
del reddito. - 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo l’articolo 109 è inserito il seguente: Articolo 5. Enti di tipo associativo.
- 1. All’articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente l’attività svolta dagli enti di tipo
associativo, sono apportate le seguenti modificazioni: Articolo 6. Perdita della qualifica di
ente non commerciale. - 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo l’articolo 111, è inserito il seguente: Articolo 7. Enti non commerciali non residenti. - 1. All’articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, al comma 2, le parole «senza tenerne contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 109» sono sostituite dalle seguenti «si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3 bis dell’articolo 109.» Articolo 8. Scritture contabili degli
enti non commerciali. - 1. Nell’articolo 20 decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili
degli enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, alla fine,
i seguenti: Articolo 9. Agevolazioni temporanee per
il trasferimento di beni patrimoniali. - 1. Il trasferimento a titolo
gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto
sottoposto a registrazione entro il 30 settembre 1998, è esente
dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, sull'incremento
di valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non dà
luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione
di plusvalenze e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze
e compreso il valore di avviamento, né costituisce presupposto
per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell'ente cessionario,
a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente
i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento
abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha l'obbligo
di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente
costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le modalità determinate
con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione
costituiti ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , e della legge
30 dicembre 1991, n. 413 , recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione
dei beni, lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria
dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita
con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito d'imposta previsto
dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e dall'articolo
26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991 ; le riserve e i fondi
indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono assoggettati ad imposta
sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente,
del 5 per cento e del 10 per cento. Sezione II Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale Articolo 10. Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale. - 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società
cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono
espressamente: Articolo 11. Anagrafe delle ONLUS e decadenza
dalle agevolazioni. - 1. E' istituita presso il Ministero delle
finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate
nel regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580 , in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato
con il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 , i soggetti che intraprendono l'esercizio
delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione
entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero
delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale,
in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei
soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività
previste all'articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì
comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica
di ONLUS (35/a). Articolo 12. Agevolazioni ai fini delle imposte
sui redditi. - 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo l’articolo 111-bis, introdotto dall’articolo
6, comma 1, del presente decreto, è inserito il seguente: Articolo 13. Erogazioni liberali. - 1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni: Articolo 14. Disposizioni relative all'imposta
sul valore aggiunto. - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell’imposta sul
valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni: Articolo 15. Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. - 1. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale. Articolo 16. Disposizioni in materia di ritenute
alla fonte. - 1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli
enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 . Articolo 17. Esenzioni dall'imposta di bollo.
- 1. Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti
dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo l’articolo 27,
è aggiunto, in fine, il seguente: Articolo 18. Esenzioni dalle tasse sulle concessioni
governative. - 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni
governative, dopo l’articolo 13, è inserito il seguente: Articolo 19. Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni. - 1. Nell’articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all’imposta, dopo le parole: «altre finalità di pubblica utilità» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)». Articolo 20. Esenzioni dall'imposta sull'incremento
di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva.
- 1. Nell’articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina
dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, relativo
all’esenzione dall’imposta degli incrementi di valore di immobili
acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: «pubblica utilità»,
sono inserite le seguenti: «, nonché da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS)». Articolo 21. Esenzioni in materia di tributi locali. - 1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti. Articolo 22. Agevolazioni in materia di imposta
di registro. - 1. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni: Articolo 23. Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli.
- 1. L'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività
spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , svolte occasionalmente dalle
ONLUS nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma
3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato
dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Articolo 24. Agevolazioni per le lotterie, tombole,
pesche e banchi di beneficenza. - 1. Nell’articolo 40,
primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma
delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni: Articolo 25. Disposizioni in materia di scritture
contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale. - 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo 20, è inserito il
seguente: Articolo 26. Norma di rinvio. - 1. Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto. Articolo 27. Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale. - 1. L'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «organizzazione non lucrativa di utilità sociale», ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle ONLUS. Articolo 28. Sanzioni e responsabilità
dei rappresentanti legali e degli amministratori. - 1. Indipendentemente
da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie: Articolo 29. Titoli di solidarietà.
- 1. Per l'emissione di titoli da denominarsi «di solidarietà»
è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa
la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento
determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata,
siano destinati a finanziamento delle ONLUS. Articolo 30. Entrata in vigore. - 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
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